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D.M. LL.PP.. 29/05/1895Art 35 - Stima dei lavori 1. La stima sarà formata, applicando alle quantità risultate dai computi metrici i prezzi delle analisi, distinguendo i lavori nelle seguenti categorie, cioè: 1) categoria. - Provvista di materiale; 2) categoria. -Riparazione alle opere d'arte divise in due capitoli, l'uno per le opere di ordinaria riparazione, l'altro per quelle eventuali; 3) categoria. - Mezzi d'opera per l'impiego del materiale e per lavori di mantenimento, calcolati a corpo; 4) categoria. - Salario dei cantonieri, separando la parte a carico dell'appaltatore; 5) categoria. - Somministrazione di mezzi e mano d'opera sussidiari a prezzo d'elenco; 6) categoria. - Anticipazione da farsi dall'appaltatore; 7) categoria. - Indennità ai Comuni per manutenzione di traverse a senso dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. Art 36 - Capitolato speciale d'appalto 1. Il solo capitolato speciale farà parte integrante del contratto di appalto; dovrà essere affatto indipendente da tutti gli altri documenti del progetto, e compilato secondo il modulo prescritto dal Ministero, mantenendo l'ordine, nella divisione dei capitoli stabilito dal precedente art. 22. CAPO II Dei progetti di manutenzione dei fabbricati. Art 37 - Norme generali 1. I progetti di manutenzione di fabbricati dovranno comprendere soltanto quelle ordinarie riparazioni che nel corso di un anno potranno presumibilmente occorrere per conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori dei fabbricati medesimi. Art 38 - Documenti componenti i progetti 1. Questi progetti si comporranno dei seguenti documenti: 1) Relazione; 2) Indicazione e descrizione dei fabbricati; 3) Disegni; 4) Analisi dei prezzi; 5) Stima dei lavori; 6) Capitolato speciale per l'appalto. Art 39 - Relazione 1. Giustificata la convenienza dell'appalto, si noterà se sia o no la prima volta che si vuol procedere ad un appalto della manutenzione dei fabbricati formanti argomento del progetto. 2. Nel primo caso si indicherà possibilmente la spesa annuale media effettivamente sostenuta per l'ordinaria manutenzione in via economica nel precedente periodo di tre anni almeno. Nel secondo caso s'indicherà l'importare dell'appalto scadente, la spesa media annuale effettivamente pagata, si farà il confronto tra i prezzi unitari del progetto e quelli del contratto scadente. 3. Dovranno poi essere enunciate per ciascuno dei fabbricati tutte le considerazioni e circostanze in base alle quali furono determinate le quantità presuntive dei diversi lavori previsti in progetto. Art 40 - Indicazione e descrizione dei fabbricati 1. Di ciascuno dei fabbricati sarà indicata la ubicazione e l'uso e sarà esibita una descrizione sommaria bensì, ma che basti a far conoscere la vastità dell'edificio, la struttura e lo stato delle principali sue parti. Art 41 - Disegni 1. I disegni comprenderanno le piante dell'edifizio, i prospetti e le sezioni. Art 42 - Analisi dei prezzi 1. Le analisi dei prezzi saranno compilate seguendo le norme date dall'art. 20. Si ometteranno però quelle dei lavori, che avessero prezzi già stabiliti nel comune commercio. Art 43 - Stima dei lavori 1. La stima comprenderà in un solo quadro la determinazione delle quantità di ciascun lavoro, applicando alle somme complessive delle diverse categorie i prezzi delle analisi. 2. In fine del calcolo designeranno le parti a cui l'esecuzione è data a corpo, indicando il corrispettivo alle medesime attribuito. Art 44 - Capitolato speciale d'appalto 1. Dei documenti componenti il progetto soltanto il Capitolato speciale ed i disegni devono far parte integrante del contratto; quindi il medesimo sarà compilato in modo da restare affatto indipendente da ogni altro documento. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali. 2. In generale nella redazione del Capitolato speciale sarà tenuto l'ordine e la divisione in capi, stabilita all'art. 22 indicando il numero, l'ubicazione, l'uso dei fabbricati da mantenere, l'ammontare dell'appalto coll'indicazione delle opere da eseguirsi a corpo, e di quelle a misura di cui descriveranno le particolarità del relativo elenco dei prezzi. CAPO III Dei progetti di manutenzione delle sponde ed arginature dei fiumi, torrenti e canali. Art 45 - Norme generali 1. I progetti di manutenzione delle sponde ed arginature dei fiumi, torrenti e canali si limiteranno ai lavori che potranno occorrere per conservare o rimettere in istato normale le arginature, nonché le opere di conservazione e di difesa delle sponde. 2. In generale il progetto d'appalto comprenderà i lavori relativi all'intero cor- so del fiume, o torrente o canale, per tutta l'estensione del territorio di ciascun circondario idraulico, salvo i casi in cui speciali condizioni possono consigliare di dividerlo in più tratti, ovvero di comprendere più corsi d'acqua in un solo appalto. Art 46 - Documenti componenti il progetto 1. Tali progetti consteranno dei seguenti documenti: 1) Relazione; 2) Descrizione delle sponde ed arginature; 3) Disegni; 4) Analisi dei prezzi; 5) Stima dei lavori; 6) Capitolato speciale per l'appalto. 2. I suddetti documenti saranno redatti in analogia alle norme date negli artt. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 dei progetti di manutenzione di fabbricati, tenendo inoltre conto delle seguenti avvertenze. 3. La descrizione delle sponde ed arginature da mantenere indicherà la inclinazione delle scarpe delle sponde, la forma e le dimensioni degli argini, la estensione e la natura delle diverse opere di difesa, il numero e le principali dimensioni degli edifizi, dei fabbricati e di ogni accessorio. 4. Nel capitolato speciale si stabilirà se e quali opere l'Amministrazione abbia facoltà di far eseguire per mezzo dei suoi guardiani idraulici, lasciando in tale caso all'appaltatore di somministrare i materiali occorrenti; se vi siano parti e quali da essere mantenute a prezzo fatto, e quali a misura ed in via economica, da computarsi coi prezzi dell'elenco, il quale dovrà far parte integrante del Capitolato e contenere tutte le categorie di lavoro e dei mezzi d'opera di cui si può far richiesta. CAPO IV Dei progetti di manutenzione delle opere marittime. Art 47 - Norme generali 1. I progetti di manutenzione delle opere marittime comprenderanno i lavori che potranno occorrere per conservare o mantenere in istato normale i fabbricati e gli edifici in genere, le opere di difesa, di approdo e di ancoraggio nonché i lavori di escavazione occorrenti alla manutenzione dei fondali. 2. In generale si terranno distinti i progetti d'appalto per la manutenzione delle opere d'arte, fari, edifici, scogliere, ecc., da quelle delle escavazioni. 3. Se un solo progetto di manutenzione comprendesse tanto le opere d'arte dei porti, quanto quelle dei fari, si terranno distinte le spese rispettive. Art 48 - Documenti componenti i progetti 1. I documenti del progetto saranno: 1) Relazione; 2) Descrizione delle opere; 3) Disegni; 4) Computo metrico; 5) Analisi dei prezzi; 6) Stima dei lavori; 7) Capitolato speciale per l'appalto. 2. Questi documenti saranno redatti in analogia alle norme date nei precedenti articoli e specialmente ai nn. 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 e saranno aggiunte nel Capitolato tutte quelle clausole speciali che a seconda della ubicazione ed importanza del porto possono ritenersi necessarie. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali. CAPO Dei progetti di manutenzione delle opere di bonifica. Art 49 - Norme generali 1. Per i progetti di manutenzione delle opere di bonifica si seguiranno le stesse norme indicate nei precedenti Capi. Saranno inclusi nel progetto tutti i lavori necessari pel mantenimento delle strade, canali, opere d'arte in genere e dei fabbricati, qualora si ritenga conveniente d'includere anche questi ultimi. TITOLO Disposizioni generali Art 50 - Avvertenze diverse relative ai disegni 1. I piani ed i profili longitudinali per i progetti saranno sempre disposti se- condo la denominazione della strada, ferrovia o canale a cui il progetto si riferisce, procedendo da sinistra verso destra. Alle due estremità del piano e del profilo longitudinale si scriveranno le parole lato di ..., cioè i punti di partenza e di arrivo, dai quali prende denominazione la strada, la ferrovia, il canale. 2. S'indicherà sui piani la denominazione degli abitati, dei corsi d'acqua, delle strade degli edifizi e delle proprietà private, di cui sia fatta menzione nella relazione spiegativa del progetto; sarà altresì indicata la popolazione degli abitati, quando ciò si ravvisi utile. 3. Le indicazioni sui disegni saranno disposte accuratamente e saranno indicate le scale metriche di proporzione. 4. Pei disegni costituenti la copia del progetto da trasmettersi al Ministero s'impiegherà sempre tela trasparente o carta comune o cianografica di buona qualità, pieghevole senza rompersi ed adatta all'acquarello. Art 51 - Formato dei documenti scritti 1. Tutti i documenti scritti di un progetto, cioè: computi metrici, analisi, stima, capitolato d'appalto e relazione saranno presentati su carta del formato di cm. 23 di larghezza e 33 di altezza. Il primo foglio di ogni documento porterà l'intestazione conforme ai moduli prescritti dal Ministero. Art 52 - Formato e piegature dei disegni 1. I disegni saranno quando occorra, piegati nel senso della lunghezza in parti eguali, a pieghe alternate, onde ridurli per quanto possibile, al forma- to dei documenti scritti. 2. I piani ed altri disegni, i quali richiedano altezza maggiore di 33 cm., saranno piegati anche nel senso dell'altezza. 3. Per i disegni di grandi edifizi, ponti, opere di architettura civile o macchine, l'autore del progetto potrà adottare quelle maggiori dimensioni che ravviserà più appropriate, avvertendo però di piegare i fogli in modo che prendano il minor possibile formato e di chiuderli in apposita cartella. 4. E' vietato l'invio di disegni in forma di rotolo quand'anche chiuso in tubo di latta o di cartone. Art 53 - Intestazione e firma dei documenti 1. I disegni porteranno al principio di ciascun foglio le stesse intestazioni dei documenti scritti, variato il titolo. 2. L'autore del progetto nel firmarsi sulla copertina, tanto dei disegni quanto dei documenti scritti, indicherà il grado che occupa nel Real Corpo del Genio civile. 3. Tanto i disegni, quanto i documenti scritti dovranno essere firmati anche nell'interno dall'autore del progetto e dall'Ingegnere capo o dal Capo del servizio speciale. La relazione però sarà firmata dall'Ingegnere capo o dal Capo del servizio speciale. Art 54 - Allegati dei progetti Oltre a tutti i documenti di cui sopra, saranno sempre uniti ad ogni progetto i rapporti, le deliberazioni, i verbali e quegli altri documenti che contenessero disposizioni o schiarimenti relativi al progetto medesimo. 2. I progetti di massima dovranno essere posti a corredo dei progetti definitivi assieme alle deliberazioni che li concernono, e nel rinviare i progetti riformati vi si uniranno i progetti primitivi lasciando intatti quei documenti sui quali fossero state segnate le variazioni prescritte dall'autorità superiore. Art 55 - Applicabilità del regolamento ai lavori ferroviari 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili anche ai lavori di conto dello Stato per le strade ferrate, in quanto non sia altrimenti disposto dai relativi speciali regolamenti. 2. Ove ne sia il caso, si intenderanno sostituiti ai funzionari del Genio civile, indicati nel presente regolamento, i corrispondenti funzionari del Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali. |
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